Art. 4.
(Norme in materia di personale).

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. I docenti della facoltà di medicina e chirurgia che nell'ambito degli IRSFM svolgono attività di assistenza sanitaria, sono individuati singolarmente, con apposito atto, avendo cura di assicurare la coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento di ciascuno di essi e le attività dipartimentali.
      7-ter. Ai professori, ai ricercatori e al restante personale universitario laureato medico-sanitario delle facoltà di medicina e chirurgia che per l'adempimento dei loro compiti istituzionali operano in seno agli IRSFM, svolgendo anche la funzione di assistenza e cura, sono erogati trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ad essi spettante in base al loro status di personale universitario, in relazione all'espletamento delle funzioni di assistenza e cura».

 

Pag. 7